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Club Amanti Gatti Siberiani - A.Ga.Si.

Regolamento

Art. 1 - Ambiti e fini della disciplina regolamentare

Art. 1.1 - Allo scopo di assicurare un ordinato e lo svolgimento delle attività del Club A.Ga.Si. e di garantire un alto standard qualitativo degli Allevamenti aderenti, è adottato il seguente regolamento che obbliga tutti i Soci iscritti.

Art. 1.2 - Socio Ordinario o effettivo è il socio iscritto ad una delle Associazioni riconosciute dal MIPAF, mentre socio aderente è colui che pur avendo gatti siberiani non è iscritto ad alcuna associazione e semplici simpatizzanti.

Art. 1.3 - II SOCI ORDINARI sono riconosciuti come Allevatori se posseggono gatti interi di razza Siberiana / Neva Masquerade con relativo pedigree, detti SOCI ALLEVATORI.

Art. 1.4 - II SOCI ALLEVATORI per essere in regola con l'iscrizione al Club devono inviare alla Segreteria copia dei referti dei test HCM e PKD non inferiori ai due anni al fine di essere ammessi al Club.

Art. 2 - Ratifica Convenzione Europea

Il Club A.Ga.Si. si attiene alla normativa dettata dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 resa esecutiva in Italia dall'art 2 della Legge 201/2010 .

Art. 3 - Norme comportamentali rispetto alle malattie genetiche

I Soci si impegnano a produrre, entro 15 giorni dall'iscrizione, alla Segreteria attestazione in cui si evince la negatività all'HCM, PK-D ed i relativi test FIV e Felv di tutti i riproduttori. Tale attestazione dovrà essere rinnovata qualora s'introducano in allevamento dei nuovi soggetti. Tutti i documenti verranno custoditi presso la sede del Club e non verranno divulgati a terzi.

Art. 4 - Riproduzione

Art. 4.1 - Per essere accoppiata la gatta deve aver raggiunto almeno i dieci mesi d'età.

Art. 4.2 - Ciascuna gatta può partorire massimo tre volte durante il biennio; cercando di mantenere una giusta cadenza temporale fra un parto e l'altro.

Art. 4.3 – Alla gatta deve essere garantita un’adeguata assistenza durante il parto, anche di tipo veterinario, qualora fosse necessario.

Art. 4.4 – Eventuali ulteriori accoppiamenti della gatta, oltre quelli ammessi, devono essere prontamente segnalati alla Segreteria del Club e all’Associazione di riferimento, accompagnati da un’adeguata motivazione scritta.

Art. 4.5 – In caso di monta esterna, precedentemente all’accoppiamento, è fortemente consigliato stipulare un contratto contenente gli accordi di monta con l’allevatore richiedente, onde evitare l’insorgere di controversie successive.

Art 4.6 – In caso di monta esterna si consiglia di documentare la buona salute del proprio gatto (sia fattrice sia stallone) nei modi ritenuti più opportuni al fine di escludere la presenza di malattie quali FIV e FELV.

Art. 4.7 – In caso di monte esterne concesse a privati è richiesto all’allevatore concedente di seguire da vicino la nuova cucciolata sulla base della propria esperienza e preparazione, sia dal punto di vista sanitario (suggerendo visite veterinarie o quanto necessario per la salvaguardia della salute della gatta) che burocratico. E’ opportuno che lo stesso verifichi che vengano richiesti i certificati genealogici dei nuovi soggetti presso l’Associazione di riferimento riconosciuta dal MIPAAF

Art. 4.8 – In ogni caso è fatto obbligo all’allevatore concedente una monta di verificare la negatività all’ HCM e PKD del soggetto alla monta con ecografie recenti.

Art 4.9 –Si consiglia di sterilizzare le femmine che abbiano presentato gravi problemi durante la gravidanza e il parto.

Art. 4.10 – Si consiglia di sottoporre ad esame necroscopico i cuccioli nati morti oppure morti in epoca neonatale o che presentano evidenti deformità, al fine di accertare le cause della morte.

Art. 5 – Segnalazione cuccioli disponibili

Art. 5.1– Il Club offre un servizio di” segnalazione dei cuccioli disponibili” sul proprio sito a tutti gli Allevatori che ne facciano richiesta. Per ottenere tale servizio è necessario:

a) comunicare alla segreteria il nome della gatta che ha partorito, dello stalllone, e la data di nascita della cucciolata;

b) aver aggiornato il proprio sito o la pagina Facebook,

c) aver firmato e inoltrato alla segreteria il modulo di approvazione sulla legge sulla privacy.

Il servizio verrà sospeso se:

1)   non si è provveduto a inoltrare autocertificazione in cui viene dichiarata la negatività all’HCM di tutti i propri riproduttori;

2)   non si è provveduto ad inviare alla segreteria modulo di approvazione sulla legge sulla privacy;

3)   se la gatta ha partorito più di tre volte durante il biennio e non è stata data opportuna comunicazione al Club;

4)   se il sito o la pagina Facebook dell’Allevatore non sono aggiornati.

Art. 5.2 - L’allevatore è tenuto a segnalare prontamente al Club la cessione di tutti i cuccioli disponibili. In mancanza di tale segnalazione, il link all’allevamento verrà tenuto attivo sul sito del Club per tre mesi dal ricevimento della richiesta di attivazione al link dell’Allevamento. Allo scadere di tale termine la Segreteria provvederà alla rimozione del link dell’allevamento. L’allevatore allo scadere dei tre mesi potrà richiedere la riattivazione del link per un ulteriore periodo di due mesi a titolo gratuito. Allo scadere di tale periodo il link sarà comunque rimosso di default dalla Segreteria.

Art. 6 – Prezzo di vendita dei cuccioli

Si invitano tutti gli allevatori aderenti a rispettare il prezzo minimo di vendita dei cuccioli, così com’è indicato nel sito di A.Ga.Si.. Se per ragioni personali e contingenti alcuni allevatori fossero costretti a vendere i propri cuccioli a prezzi inferiori, sono invitati a non pubblicare tale prezzo di vendita ribassato sui propri siti personali o sugli annunci, per non entrare in contrasto con quanto indicato da A.Ga.Si. e con tutti gli allevatori che vi aderiscono.

Art. 7 – Comportamento

Art. 7.1 – Tutti i Soci devono tenere un comportamento corretto che non vada a ledere ingiustificatamente l’immagine di un Socio o del Club.

Art. 7.2 – Durante le esposizioni feline i Soci si impegnano a un comportamento sportivo e leale nei confronti di tutti i partecipanti e a un atteggiamento corretto nei confronti dei giudici, degli stewards e del comitato Organizzativo.

Art. 8. – Organizzazione eventi

Art. 8.1 – Tutti i Soci possono farsi promotori dell’organizzazione di esposizioni, speciali di razza, meeting, rassegne, congressi, etc., sia all’interno delle diverse Associazioni che in via autonoma. Per ottenere il patrocinio del Club è necessario presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo con una breve esposizione del progetto.

Art. 8.2 - Il medesimo Socio può presentare più domande e organizzare più eventi durante lo stesso anno.